(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
  della Regione  Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 21 novembre 2012) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n.  11,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici»; 
    Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale n.  11/2009,
come modificato dall'art. 11, comma  31,  della  legge  regionale  23
luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del  bilancio  2009  e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011  ai  sensi  dell'art.  34
della legge regionale n. 21/2007», in base al quale l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o  unita'
locali nel territorio regionale che, a decorrere dal 1º gennaio 2009,
stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a  quanto
previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire
all'integrazione della  retribuzione  dei  lavoratori  impiegati  sul
territorio  regionale  interessati  dalla  conseguente  riduzione  di
orario; 
    Visto  il  Regolamento  per  la  concessione  e  l'erogazione  di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n.
11 (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici), emanato con proprio  decreto  14  agosto  2009,  n.
0235/Pres. (di  seguito  Regolamento),  come  modificato  con  propri
decreti 5 ottobre 2010, n. 0214/Pres., 5 agosto 2011, n.  0191/Pres.,
e 27 marzo 2012, n. 076/Pres., con il quale e' stata data  attuazione
al sopra citato art. 21 della legge regionale n. 11/2009; 
    Considerato  che  il  Regolamento  prevede  attualmente   periodi
massimi consecutivi e complessivi  di  esecuzione  dei  contratti  di
solidarieta' difensivi, con riferimento ai quali puo' essere concesso
il contributo  regionale,  diversi  a  seconda  se  il  contratto  di
solidarieta' difensivo sia stato stipulato ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno  e  ad  incremento
dei livelli occupazionali), convertito con modificazioni dalla  legge
19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'art.  5  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
    Ritenuto di uniformare i periodi massimi di cui sopra  fissandoli
rispettivamente  in  24  mesi  (periodo   massimo   consecutivo   con
riferimento al quale puo' essere richiesto  il  contributo  regionale
per ciascuna unita' aziendale) e 36 mesi (periodo massimo complessivo
all'interno del quinquennio con  riferimento  al  quale  puo'  essere
richiesto il contributo regionale per ciascuna unita' aziendale); 
    Ritenuto altresi' di fissare in 12 mesi  il  periodo  massimo  di
esecuzione del contratto di solidarieta' difensivo con riferimento al
quale puo'  essere  presentata  una  singola  domanda  di  contributo
regionale; 
    Ritenuto inoltre di prevedere, con riferimento  alle  domande  di
contributo  che  non   possano   essere   finanziate   nell'esercizio
finanziario in corso  alla  data  di  presentazione  per  carenza  di
risorse, che il contributo venga concesso ed erogato a  valere  sulla
disponibilita' di risorse dell'esercizio finanziario successivo; 
    Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella  seduta
del 15 ottobre 2012 ha esaminato lo schema di regolamento di modifica
all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2012, n.
1851; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento  per  la
concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese
che   stipulano   contratti   di   solidarieta'   difensivi   e   per
l'integrazione della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla
conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai  sensi  dell'art.  21
della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia
di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e
delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori  pubblici),  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 14 agosto  2009,  n.  235»,  nel
testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO